IVA 4% e 10% in edilizia e beni finiti: facciamo chiarezza sulle ristrutturazioni edilizie

Definizione di beni finiti Per “beni finiti” si intendono quei beni che, incorporandosi nei fabbricati senza perdere la loro individualità, ne costituiscono elementi strutturali e/o funzionali, diventando quindi parti integranti dei fabbricati stessi. Cessioni di beni finiti con IVA al 4% Il DPR n. 633/1972, tabella A, parte II – Beni e servizi soggetti all’aliquota […]

Definizione di beni finiti

Per “beni finiti” si intendono quei beni che, incorporandosi nei fabbricati senza perdere la loro individualità, ne costituiscono elementi strutturali e/o funzionali, diventando quindi parti integranti dei fabbricati stessi.

Cessioni di beni finiti con IVA al 4%

Il DPR n. 633/1972, tabella A, parte II – Beni e servizi soggetti all’aliquota del 4% punto 24 stabilisce che: “beni, escluse le materie prime e semilavorate, forniti per la costruzione, anche in economia, dei fabbricati di cui all’articolo 13 della legge 2 luglio 1949 n. 408 e successive modificazioni, delle costruzioni rurali di cui al numero 21-bis e, fino al 31 dicembre 1996, quelli forniti per la realizzazione degli interventi di recupero del patrimonio pubblico e privato danneggiato dai movimenti sismici del 29 aprile, del 7 e dell’11 maggio 1984”.

NBne deriva che in base al n. 24, tabella A, parte II, allegata al DPR n. 633/1972, l’aliquota IVA 4% si applica alle cessioni di beni finiti forniti per la costruzione di case di abitazione non di lusso (fabbricati di cui alla legge Tupini) e per le costruzioni di fabbricati rurali ad uso abitativo (se ricorrono le condizioni previste da art. 9, D.L. 557/1993)

NBcon la RM n. 400039 del 9 marzo 1985, il Ministero delle Finanze ha ribadito che “gli ampliamenti di immobili agevolati soggiacciono alla stessa aliquota applicabile alla costruzione del bene ex novo, in quanto l’ampliamento deve considerarsi una nuova parziale costruzione”. Pertanto, a fronte di un regolare titolo abilitativo che a tale intervento faccia espresso riferimento e comunque concernente fabbricati di cui alla “legge Tupini” 2 luglio 1949 n. 408, art. 13 (a prescindere dal fatto che l’immobile abbia le caratteristiche di “prima” o “seconda” casa), alle relative cessioni di beni finiti deve applicarsi l’aliquota IVA ridotta al 4%.

Cessioni di beni finiti con IVA al 10%

Il n. 127-terdecies, tabella A, parte III, allegata al DPR n.633/1972 è dedicato alle cessioni di beni finiti forniti per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, per le quali è attualmente prevista l’applicazione dell’aliquota IVA 10%.

Più nel dettaglio è previsto che beneficiano dell’IVA del 10% i “beni, escluse le materie prime e semilavorate, forniti per la realizzazione degli interventi di recupero di cui all’articolo 31 della legge 5 agosto 1978 n. 457, esclusi quelli di cui alle lettere a) e b) del primo comma dello stesso articolo”.

NB: va da sé che l’IVA agevolata del 10% torna applicabile per le cessioni di beni finiti da destinare ad interventi di:

  1. restauro e risanamento conservativo;
  2. ristrutturazione edilizia;
  3. ristrutturazione urbanistica.

Rimangono escluse le cessioni di beni finiti in caso di manutenzione ordinaria ovvero straordinaria.

Dichiarazione per aliquota IVA agevolata

•  L’acquirente deve rilasciare una dichiarazione di responsabilità circa l’utilizzo dei beni finiti stessi; è inoltre opportuno che venga allegata la fotocopia del titolo abilitativo necessario per effettuare l’intervento edilizio (DIA, SCIA, Comunicazione Inizio Attività o Permesso di costruire). Ad ogni cessione di beni deve essere applicata l’aliquota vigente al momento di effettuazione dell’operazione ex art. 6 D.P.R. 633/1972.

•  L’acquisto dei beni finiti per un intervento “agevolato” consente di applicare l’agevolazione fiscale ai beni, diversi dalle materie prime e semilavorate, acquistati sia da un soggetto che effettua l’intervento in economia, sia da parte di chi esegua i lavori in appalto o subappalto; naturalmente anche in questo caso l’acquirente (ad es. subappaltante installatore) dovrà rilasciare al commerciante una apposita dichiarazione di responsabilità che attesti la destinazione d’uso finale dei beni stessi, come puntualizzato dalla circolare del Ministero Finanze n. 1/E del 2 marzo 1994.