Abuso edilizio, come fare denuncia e quali iniziative da intraprendere

Posted by Ing. Stefano Romanciuc e Ing. Claudia Silvani

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Possibile denunciare l’abuso edilizio del vicino di casa anche senza termini; resta la possibilità di fare una segnalazione al Comune e, prima, di vedere i documenti relativi alla pratica amministrativa.

Se ti sei accorto che il vicino di casa ha realizzato una nuova costruzione (come una tettoia, un gazebo, una veranda, un pergolato) e hai il sospetto che tale opera sia avvenuta senza richiedere il permesso al Comune hai la possibilità di attivarti personalmente, senza dover aspettare che a farlo sia il Tribunale o la pubblica amministrazione. Difatti, il reato di abuso edilizio è procedibile d’ufficio: questo significa, in termini pratici, che il privato ha sempre la possibilità di denunciare l’illecito alle autorità (Procura della Repubblica, Carabinieri, Comune, ecc.); a differenza, infatti, dei casi in cui per punire il colpevole è necessaria la querela di parte (ossia quei reati procedibili solo se a richiederlo è la vittima), non ci sono termini massimi per agire.

Prima, però, di denunciare l’accaduto a chi di competenza, è sempre possibile presentarsi in Comune e chiedere di visionare tutta la pratica amministrativa – se mai vi fosse – che ha dato il via alla costruzione illegittima. Così, se il vicino di casa ha presentato una Scia, una Cil o una Cila, o ancora una richiesta di permesso di costruire, chiunque ha diritto di accedere agli atti amministrativi per verificare la correttezza dell’operato dell’ente pubblico e del privato.

Ricordiamo peraltro che, a seguito della recente riforma che ha introdotto il libero e generale accesso ai documenti della pubblica amministrazione (cosiddetto Foia, Freedom of Information Act), il Comune non può negare il diritto di visione, né condizionarlo alla prova di un concreto interesse. La regola, infatti, resta quella dell’esibizione dei documenti a richiesta del cittadino, salvo poi dimostrare la sussistenza di un valido motivo per l’oscuramento di tali atti.

Cos’è un abuso edilizio?

Scatta il reato di abuso edilizio tutte le volte in cui si realizza una costruzione in assenza di permesso di costruire o, quando il permesso non è necessario, se l’autore non ha presentato in Comune la comunicazione di avvio dei lavori. L’abuso può scattare anche quando l’opera venga realizzata in modo differente dai documenti presentati in Comune dal proprietario o dalla licenza concessa dall’ente locale.

Anche in presenza di un permesso di costruire, però, è possibile l’abuso edilizio. Il Comune infatti può sbagliare e, ad esempio, concedere un’autorizzazione illegittima come nel caso di una zona sottoposta a vincolo paesaggistico. Quindi, anche in presenza della licenza accordata dall’amministrazione, la magistratura può processare penalmente l’autore e ordinargli la demolizione dell’opera.

Dove fare denuncia di abuso edilizio

Una volta verificata l’illegittimità della costruzione del vicino di casa, è possibile limitarsi a una semplice segnalazione scritta al Comune evidenziando la situazione di abuso edilizio. L’esposto può essere presentato presso il comando locale della Polizia Municipale. I vigili comunicheranno l’esposto alle autorità, ossia al Comune, alla Procura della Repubblica, al Questore e al Commissario di pubblica sicurezza.

L’amministrazione ha l’obbligo di rispondere alla segnalazione del cittadino e/o avviare le verifiche entro 30 giorni dall’istanza, eventualmente disponendo l’ordine di demolizione. Se il Comune non avvia le indagini e, in presenza di un abuso edilizio, non lo fa demolire, il cittadino può agire davanti al Tar per chiedere la nomina di un commissario (cosiddetto «commissario ad acta», di norma nella persona del Prefetto), affinché “costringa” l’ente locale ad ottemperare ai propri doveri d’ufficio (leggi Che fare se il Comune non fa abbattere l’abuso edilizio), avviando il procedimento di verifica dell’abuso.

In alternativa, l’interessato può presentare una denuncia ai carabinieri. Questi ultimi trasmetteranno gli atti alla Procura della Repubblica che, eseguite le indagini, valuterà se sussistono gli estremi o meno del reato di abuso edilizio.

Per la denuncia ai carabinieri non c’è bisogno di avvocato. Se invece si preferisce depositare la denuncia presso la Procura della Repubblica è sempre meglio che la denuncia sia stata già redatta da un legale.

Quali sono gli obblighi del Comune in caso di abuso edilizio?

Il Testo unico edilizia stabilisce che il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale, quando accerti l’inizio o l’esecuzione di opere eseguite senza titolo su aree assoggettate a vincolo di inedificabilità o destinate a opere e spazi pubblici o a interventi di edilizia residenziale pubblica, nonché in tutti i casi di difformità dalle norme urbanistiche e dalle prescrizioni degli strumenti urbanistici, provvede alla demolizione e al ripristino dello stato dei luoghi.

Qualora sia constatata dai competenti uffici comunali, d’ufficio o su denuncia dei cittadini, l’inosservanza delle norme, prescrizioni e modalità fissate dalla legge o dalla concessione edilizia, il dirigente o responsabile dell’ufficio ordina l’immediata sospensione dei lavori.

A seguito dell’accertamento di irregolarità edilizie, quindi, il Comune è obbligato ad adottare provvedimenti cautelari e sanzionatori, sia quando l’accertamento sia avvenuto d’ufficio, sia quando segua alle richieste di privati, come, ad esempio, il proprietario limitrofo.

Il proprietario dell’area limitrofa a quella su cui è stata realizzata l’opera abusiva può mettere in mora l’amministrazione. Come abbiamo detto sopra, se l’ente locale non si muove, il cittadino danneggiato dall’abuso può impugnare davanti al Tar la mancata adozione di misure sanzionatorie da parte del Comune e quindi il silenzio-inadempimento.

Che succede dopo la denuncia di abuso edilizio?

Come detto, tanto il Comune quanto la Procura della repubblica avviano le indagini per verificare se:

  • il costruttore dell’opera ha richiesto le opportune licenze (sempre che fossero obbligatorie);
  • il Comune abbia rilasciato le licenze in piena legittimità (cosa che, ad esempio, non sussisterebbe se la zona fosse interessata da vincoli paesaggistici particolari). Difatti, anche se il Comune ha errato nella concessione edilizia, l’opera va ugualmente demolita.

Cosa può fare il colpevole di abuso edilizio?

Il colpevole di abuso edilizio può sperare nella prescrizione del reato che si compie trascorsi 4 anni dalla realizzazione dell’opera o, nel caso in cui questi sia stato raggiunto da un rinvio a giudizio, dopo 5 anni.

Attenzione, però: se è vero che il reato di prescrive, l’ordine di demolizione non si può mai prescrivere e, quindi, il Comune può intimarlo anche dopo molti anni. Il responsabile potrebbe, tutt’al più, scampare alla demolizione in due modi:

  • presentando una richiesta di sanatoria: la sanatoria viene concessa, però, solo a condizione che l’opera per la quale non sia mai stata chiesta l’autorizzazione, sia comunque conforme agli strumenti urbanistici ossia al piano regolatore (sia a quelli al momento della realizzazione dell’opera stessa che a quelli in vigore al momento della richiesta di sanatoria). In pratica, la sanatoria è possibile solo in quei casi in cui, qualora il cittadino avesse chiesto il permesso di costruire, questo gli sarebbe stato concesso. Il rilascio della sanatoria fa salvi, comunque, i diritti di terzi: per cui, se la costruzione risulta a meno di tre metri dal confine, il vicino può comunque chiederne la demolizione;
  • presentando, al giudice, una richiesta di sospensione dell’ordine di demolizione(leggi Come evitare la demolizione di un abuso edilizio), almeno in presenza di piccoli abusi, ossia di opere di modesta portata, e risulti essere in atto una modifica del piano urbanistico.

Il vicino non si salva dall’ordine di demolizione sostenendo di non essere stato lui a compiere l’abuso edilizio, ma di aver acquistato la casa in quello stato. Difatti, se è vero che del reato di abuso edilizio ne risponde solo l’autore – nel caso di specie, il venditore -, sempre che nel frattempo non si sia prescritto, l’ordine di demolizione si esegue anche nei confronti dei successivi titolari dell’immobile, benché in buona fede.